I nostri amici a quattro zampe si trovano spesso al centro di molte controversie condominiali, a volte giustificate ma altrettante no. È oramai risaputo quanto sia difficile convivere con altre persone, tante teste e tanti modi di pensare, quasi difficile mettere tutti in comune accordo. Non c’è dubbio che qualcheduno sia un rompiscatole professionista, con tanto di certificazione. In ogni caso ecco a voi qualche consiglio per evitare il più possibile discussioni che fanno perdere tempo ed usurano il nostro fegato, per quest’ultimo lasciamo il lavoro agli aperitivi.
Non vige nessuna legge che vieta il possedimento di un animale domestico nei condomini, nel caso venisse effettuato un regolamento dove viene posto un divieto, si può procedere andando dal giudice di pace entro 30 giorni dall’emissione di tale documento o dal ricevimento del verbale. Storia differente, invece, quando ci si trova in affitto, dove il proprietario dell’immobile può decidere se mettere il divieto o meno, in ogni caso esso deve essere menzionato nel contratto.
Ci sono dei diritti e doveri da seguire, se procederete con tali norme, difficilmente i vicini potranno darvi noia:
- L’igiene prima di tutto: curare adeguatamente l’igiene dell’animale, dello spazio in cui vive e dei suoi accessori
- Rispetto degli spazi comuni: l’animale non può essere lasciato libero nelle zone di comunione con altri condomini. Deve essere tenuto al guinzaglio e, se necessario, munito di museruola
- Non causare rumori molesti: durante le ore di riposo, sta al proprietario gestire ed insegnare all’animale di rimanere tranquillo
- Registrazione dell’animale: è obbligatorio effettuare la registrazione, munirlo di microchip e conseguire le vaccinazioni richieste. Mantenere il trattamento antiparassitario per tenere lontani animali che potrebbero danneggiare la salute dell’uomo
- Evitare cattivi odori: girare sempre con sacchetti e paletta per raccogliere gli escrementi. Non è obbligatorio, ma consigliato, portarsi una bottiglietta d’acqua per lavar via l’urina in caso il nostro amico decida di segnare il territorio su proprietà altrui.
Insomma, si tratta di doveri che seguono principalmente il buonsenso delle persone, ovviamente anche dalla controparte ci deve essere un po’ di tolleranza, si tratta pur sempre di animali che hanno un istinto e non razionalizzano come gli esseri umani.
A tal proposito, il Codice civile prevede che i condomini abbiano diritto di opporsi nel momento in cui le propagazioni, sia rumore sia odore provocato dal soggetto, superino il normale tasso di tollerabilità. Quindi, non ci si può lamentare quando il cane abbaia nel vedere il padrone rientrare dal lavoro o nel momento in cui suona il campanello ma, se la frequenza e il volume del rumore, così come l’odore, risultano insopportabili, dopo un accertamento di un tecnico della ATS locale, è possibile procedere civilmente per chiedere l’inibitoria della condotta e l’eventuale risarcimento del danno.
Difficilmente si rischia di andare in causa per questo tipo di diverbi, ma se voleste chiedere un consiglio, nel momento in cui un vicino non “molla l’osso”, l’avvocato Conistabile vi può dare il supporto e l’aiuto necessario, guidandovi nelle scelte migliori per la vostra situazione.